Art. 1 – Denominazione e sede
E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA detta anche, in forma abbreviata FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in Mantova.
Art. 2 – Scopi
La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:
- assoluta indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche
- considerazione obbiettiva delle necessità di intervento su tutto il territorio della Provincia di Mantova
- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte della cittadinanza
- amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione
- gratuità delle cariche.
La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Mantova.
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.
E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da fini di solidarietà sociale nonchè di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purchè nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 – Entrate
Le entrate della fondazione sono costituite:
- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.
Art. 5 – Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato dei Donatori
Art. 6 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla sua adozione.
Art. 7 – Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.
Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici membri nominati con le modalità seguenti:
- uno dall'Ordinario Diocesano di Mantova;
- uno dall'Associazione Industriali di Mantova;
- uno dalla Fondazione Cariplo;
- uno dai Rettori dell'Università di Pavia e del Politecnico di Milano d'intesa tra loro o, qualora dovesse istituirsi un'Università in Mantova, dal Rettore di questa;
- uno dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Mantova, sentiti i Presidenti degli Ordini Professionali della Provincia maggiormente interessati all'attività della Fondazione;
- uno dal Presidente del Collegamento del Volontariato della Provincia di Mantova;
- cinque dal Comitato dei Donatori.
Qualora, alcuno dei predetti soggetti, non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, i membri del Consiglio di Amministrazione già nominati procederanno alla cooptazione dei membri mancanti sino alla costituzione del plenum consiliare, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o politico-associativa rivestita al momento della nomina o da meno di tre anni.
La candidatura a ricoprire dette cariche produrrà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
Il Presidente potrà rimanere in carica solo per due mandati triennali consecutivi.
Art. 9 – Decadenza ed esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:
- dopo due assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.
Sono cause di esclusione:
- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.
Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva.
Art. 10 – Poteri
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- deliberare, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione;
- istituire Comitati, Commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
- nominare il Segretario Generale;
- redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione Le competenze elencate non sono delegabili.
Il Consiglio ha tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della Fondazione.
Art. 10 bis - Dei Comati Il Consiglio potrà nomnare Comitati esecutuvu per determinate materi, composti da due o più onsiglieri, ai qualidelegarre specifihe attribuzioni diverse da quelle ond elegabili di cui all'art.10. Il Consiglio nominerà un coordinatore per ciasun Comitato. Nei limiti della delega ricevua, i Comitati assumono le relative deliberazioni da sottoprre alla approvaione del Consiglio. in caso di urgenza, il Comitato potrà asumere decisioni immediatamente esecutive da cmunicare al Conigli nella prima seduta successiva. Il Comitato potrà assmere decisioni adottate mediante consultazione scritta, anch via e-mail o fax. In tale caso dai documenti sttoscritti devonrisultare con chiarezza l'argomento oggetto della dcisione ed il consenso della stessa espresso dai comonenti il Comitato. nei limiti ella deleg ricevuta, la rappresentanza della Fondazione compete oltre che al Presidente in via dsgiuntiva anhe al Cordinatore di ciascuno dei Comitati.Per i quorum rchiesti, si fa riferimento all'ultimo comma dell'art. 11. Art. 11 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.
In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.
Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Art. 12 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondazione Cariplo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Essi durano in carica tre esercizi e possono essere sempre riconfermati, ed alla prima riunione nominano tra i membri effettivi il Presidente.
Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.
I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova; esso dura in carica sei esercizi.
I probiviri possono essere sempre riconfermati.
Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.
Art. 14 – Comitato dei Donatori
Ogni anno il Collegio dei Revisori formula una graduatoria di coloro – enti o persone fisiche – che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno maggiormente contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazione dalla data della sua costituzione.
I primi venti soggetti di tale graduatoria costituiranno il Comitato dei Donatori per l'anno successivo.
Gli Enti non possono rimanere in graduatoria per un periodo superiore ai vent'anni.
Il Comitato dei Donatori, ad eccezione di coloro che hanno diritto di nomina a sensi dell'art. 8, ha il compito di nominare cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e di procedere in seguito alla loro riconferma o sostituzione.
Ogni componente ha diritto ad un voto indipendentemente dall'importo conferito e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un donatore.
Il Comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il verbale delle nomine deve essere sottoscritto e messo agli atti della Fondazione.
E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 – Libri Verbali
Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni: I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall'Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.
Art. 16 – Bilancio
Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Art. 17 – Utili
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonchè di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 18 – Estinzione
In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Mantova, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – Gratuità
Tutte le cariche e gli incarichi statutari nonchè le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite.
Questa norma potrà essere modificata solo con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.20 – Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonchè le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS.
NORMA TRANSITORIA:
Per assicurare la continuità ed esperienza di gestione, il mandato degli consiglieri eletti dal Comitato dei Donatori il 21 febbraio 2003 è prorogato sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla nomina.
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